F.A.Q.

L'iscrizione alla Co.N.P.Ed. consente a Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio Pedagogici l'iscrizione immediata agli Elenchi di Fascia A) (Pedagogisti) e di Fascia B) (Educatori).
Si, ma come ha comunicato il Ministero della Giustizia coloro che sono soci non pedagogisti o educatori, devono essere inseriti "...in una sezione a parte, senza diritti partecipativi...", ma hanno diritto all'Attestato delle Competenze se richiesto.
No. Come stabilito dalle direttive europee sulla formazione, chi certifica non forma e chi forma non certifica per evitare autoreferenzialità.
Promuovere e tutelare la figura del Pedagogista e dell'Educatore Socio Pedagogico.
No. Solo il Laureato in Pedagogia/Equipollenti ai sensi di legge. Chiunque non essendo in primis Pedagogista per titolo accademico si definisca Pedagogista Clinico commette ABUSO DI TITOLO ACCADEMICO ed è perseguibile dalla legge.
Ogni evento formativo per essere valutato dal comitato scientifico dovrà pervenire completo di ogni documentazione all’indirizzo accreditamenti@conped.it
Per laurea vecchio ordinamento si intendono tutte le lauree rilasciate dall'università prima della riforma. Tali lauree vecchio ordinamento sono equipollenti alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali.
Per laurea si intende la laurea di primo livello nuovo ordinamento
Si intende la laurea di II livello nuovo ordinamento.
No. La laurea specialistica è equipollente alla laurea magistrale e ambedue sono equipollenti alla laurea v.o. quindi sono lauree generalistiche.
Perché con la definizione di laurea specialistica era stata creata una grande confusione in quanto si era pensato che la laurea specialistica introducesse ad una specializzazione.
Con la nuova normativa (Decreto M.I.U.R. 270/2004) il titolo accademico di dottore è afferente ad una laurea di I livello.
Il titolo accademico di dottore magistrale è afferente alla laurea specialistica/magistrale.
Per dottore di ricerca si intende un laureato vecchio ordinamento o specialistico/magistrale che ha conseguito il dottorato di ricerca in seguito a un concorso e afferisce alla professione di ricercatore.
Ai sensi dell’Articolo 13, Comma 7 del Decreto M.I.U.R. 270/2004 i laureati v.o. hanno diritto al titolo accademico di dottore magistrale.
No. Per specializzazione si intende il conseguimento di un percorso formativo in un ambito specifico dopo aver conseguito un titolo accademico.
Per aggiornamento si intende la frequenza a corsi di formazione brevi senza esame finale di tesi.
Per perfezionamento si intende la frequenza a un percorso formativo annuale di almeno 750 ore con esame finale di tesi.
Per specializzazione si intende la frequenza a master/corsi almeno annuali di 1500
Laurea classe ex 18 e classe 19 dei Dipartimenti di Scienze della Formazione
Diploma Universitario Triennale o Laurea Classe L/SNT02 rilasciate dai Dipartimenti di Medicina e Chirurgia. Le equipollenze a tali titoli accademici sono riportate nel decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 2000.
Laurea in Pedagogia, laurea in Scienze dell’Educazione v.o., laurea LS/56, LS/65, LS/87, LM/50, LM/57, LM/85, LM/93.
No. E’ un pedagogista. La professione viene data dal titolo accademico e non dall’indirizzo. Tale laurea v.o. è infatti equipollente alla laurea in Pedagogia.
L’educatore professionale socio pedagogico può lavorare a regime di libera professione o di dipendenza in ambito sociale. Operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta', prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita' e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione , della cooperazione internazionale, e socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi.
L’educatore professionale socio sanitario è una figura professionale di ruolo sanitario.
Il pedagogista opera nell’ambito abilitativo/riabilitativo e di sostegno pedagogico/educativo rivolti alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Tale ambito comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni eta', prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialita' e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione , della cooperazione internazionale, e socio-assistenziale limitatamente agli aspetti socio-educativi.
Il pedagogista è una figura apicale di livello 7 del quadro europeo delle qualifiche per l’accreditamento permanente di cui alla raccomandazione 2017/c 189/03 del consiglio del 22 maggio 2017. Nei contratti degli enti locali e del comparto sanità il pedagogista è inquadrato con la qualifica di dirigente.
No, ma con parere n.53/83 del Consiglio Sanitario Nazionale e con sentenza del Consiglio di Stato sez. V 763/94, è stato stabilito che il pedagogista è equipollente allo psicologo nei ruoli nominali di cui all’allegato 2 del DPR 761/79.
Sì. E' inquadrato con la qualifica di dirigente di ruolo sanitario non medico e percepisce uguale retribuzione dello psicologo, in forza della normativa citata nella precedente FAQ e dell’art. 1 comma 517 L.145/2018
Sì, con D.P.R. 14 gennaio 1997; D.P.R. recepito da tutti gli assessorati sanità di tutte le regioni e dagli assessorati sanità delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano
No. Non esiste un Ordine Professionale dei Pedagogisti e degli educatori professionali socio pedagogici
Si. Per professione regolamentata si intende una professione che pur non possedendo l’Ordine, e regolamentata da una Legge dello Stato nel nostro caso la Legge 27 dicembre 2017 n° 205, Commi 594-601
No, poiché non esiste l’Ordine professionale afferente. Esistono Elenchi istituiti dalle associazioni professionali di categoria ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n° 4
No, in quanto la Legge 27 dicembre 2017 n° 205, Commi 594-601 e i Decreti MIUR sulle equipollenze sancisco i Titoli Accademici afferenti alla professione .
La Legge 14 gennaio 2013 n° 4 prevede che le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate vengano annotate in un elenco depositato presso il Ministero dell’Industria e dello Sviluppo Economico (MISE). Questa è la normativa attuale.
Assolutamente no. Il Co.N.P.Ed. è organo super partes nella formazione. Esso riconosce eventi formativi la cui valenza sia stata riconosciuta dal Comitato Tecnico Scientifico dell’associazione. IL conped assicura ai propri associati attraverso eventi formativi gratuiti l’assorbimento delle ore di aggiornamento professionale obbligatorio previsto dallo statuto.
La “politica” delle case editrici può stabilire a quale categoria consentire l’acquisito del proprio materiale, ma ciò non costituisce nel modo più assoluto una legge dello Stato.
Un conto è acquistare un test e conoscerlo, un conto è farne uso improprio per la diagnosi. Il sapere è libero e dunque giuridicamente anche il suo acquisito.
Dia-gnosi vuol dire conoscenza attraverso. Un pedagogista può fare diagnosi attraverso gli strumenti propri della pedagogia.
Non esiste al momento un codice specifico per il nostro profilo professionale. Vi suggeriamo di ricorrere a due soluzioni: 1. Optare per il 889900. Apparentemente più vicino per affinità anche se riservato all'ambito dell'assistenza sociale. 2) CODICE ATECO: 85.60.01 - Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico - 3) CODICE ATECO: 88.10.00 Assistenza sociale NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI - 4) CODICE ATECO: 88.91.00 SERVIZI DI ASILI NIDO; ASSISTENZA DIURNA PER MINORI DISABILI - 5) Indicarne uno generico, seppure non coerente con le attività specifiche di profilo come il 74.90.99. In tutti i casi se operate in regime forfettario non cambia nulla. Se invece avete scelto quello ordinario vi suggeriamo la prima opzione.
Si, limitatamente agli aspetti socio-educativi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 594, della legge n. 205/2017 e successive modifiche e integrazioni (LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 artt. 1 comma 517 ) e comma 1 dell'articolo 33-bis del decreto legge n. 104/2020.
No, per insegnare nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria è necessario il titolo in Scienze della Formazione Primaria. Va tenuto in considerazione che i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui D.M. del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo anno del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM85bis.